Quando di può dedurre in Cassazione la violazione dell’art. 116 c.p.c.?

Per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 116 c.p.c. è necessario considerare che, poichè il detto articolo del codice di rito prescrive come regola di valutazione delle prove quella del prudente apprezzamento del giudice, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è concepibile solo:

 a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale);

b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.01.2021, n. 654