Qual è la sorte del ricorso ex art. 111 Cost. proposto contro il decreto di inammissibilità del concordato preventivo se risulta impugnata anche la sopravvenuta sentenza di fallimento?

Si pone alle Sezioni unite la questione della sorte del ricorso ex art. 111 Cost., proposto contro il decreto di inammissibilità del concordato, ove risulti impugnata anche la sopravvenuta sentenza di fallimento. In realtà, con ordinanza 3472/2016 è stata rimessa alle Sezioni unite la questione della impugnabilità per cassazione del decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, senza contestuale dichiarazione di fallimento: se si riterrà che il decreto di inammissibilità del concordato non è autonomamente impugnabile, occorrerà stabilire quale sia la sorte del ricorso già eventualmente proposto ove sopravvenga la dichiarazione del fallimento, la cui impugnazione potrebbe includere anche la contestazione della dichiarata inammissibilità del concordato; se si riterrà che il decreto di inammissibilità del concordato è autonomamente impugnabile per cassazione, occorrerà chiarire il rapporto tra tale giudizio di impugnazione e quello distintamente proposto per censurare la dichiarazione di fallimento.

 

Massime rilevanti:

Quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda di concordato preventivo il tribunale dichiara il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l’impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo (Cass. S.U. 9935/2015).

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 22.9.2016, n. 18558

…omissis…

Con l’unico articolato motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 160, comma 2, art. 180, comma 4 e art. 182 ter, anche in combinato disposto con gli artt. 12 e 14 disp. gen., nonchè artt. 2740, 2741, 2777 e 2778 c.c..

La ricorrente si duole della non corretta esegesi da parte della Corte d’appello del dettato di legge, rilevando di contro che i principi del sub procedimento facoltativo L. Fall., ex art. 182 ter, non possono necessariamente applicarsi al procedimento principale, nè possono derogare i principi obbligatori ed imperativi L. Fall., ex art. 160, comma 2, del procedimento principale con i quali contrastano.

Nè l’interpretazione della Corte del merito è conforme alla volontà del legislatore e presta il fianco a rilievi di costituzionalità, atteso che la deroga al regime concorsuale disciplinato dagli artt. 2777 e 2778 c.c., possibile solo ricorrendo allo strumento eccezionale della transazione fiscale.

Infine, il D.I. 4 agosto 2009, che ha introdotto un regime particolare per la cd. transazione contributiva, quale fonte secondaria, non può derogare alla regola imperativa di cui alla L. Fall., art. 160, nè alle norme che disciplinano la graduazione dei privilegi, fondate su principi di matrice costituzionale.

All’udienza di discussione, su specifica domanda del omissis, il difensore della ricorrente ha confermato che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del omissis, gravata d’impugnazione.

Ora, il legislatore della riforma, pur eliminando l’automatismo della dichiarazione di fallimento a seguito dell’esito negativo del giudizio di omologazione, ha privilegiato una soluzione unitaria, ritenendo che il tribunale, che in sede di omologazione respinge il concordato, ricorrendone i presupposti, dichiara il fallimento con separata ordinanza contestualmente al decreto, e tale unitarietà è stata ribadita nell’art. 183, stabilendosi che con il reclamo contro il decreto del tribunale è impugnabile la sentenza di fallimento contestualmente resa.

E, quindi, come ribadito tra le ultime nella pronuncia delle S.U. 9935/2015, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda di concordato preventivo il tribunale dichiara il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l’impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Ciò posto, va rilevato che nella specie il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 17/7/2014 è stato proposto il 15/9/2014 (in tale data è iniziato il procedimento notificatorio e le notifiche si sono poi perfezionate il 18/9/2014), mentre la sentenza di fallimento è sopravvenuta dopo la notifica del ricorso.

Si pone dunque la questione della sorte del ricorso ex art. 111 Cost., proposto contro il decreto di inammissibilità del concordato, ove risulti impugnata anche la sopravvenuta sentenza di fallimento.

In realtà, con ordinanza 3472/2016 è stata rimessa alle Sezioni unite la questione della impugnabilità per cassazione del decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, senza contestuale dichiarazione di fallimento. Tuttavia, quale che sarà la decisione in proposito delle Sezioni unite, rimane comunque problematica la definizione del caso in esame.

Se si riterrà che il decreto di inammissibilità del concordato non è autonomamente impugnabile, occorrerà infatti stabilire quale sia la sorte del ricorso già eventualmente proposto ove sopravvenga la dichiarazione del fallimento, la cui impugnazione potrebbe includere anche la contestazione della dichiarata inammissibilità del concordato.

Se si riterrà che il decreto di inammissibilità del concordato è autonomamente impugnabile per cassazione, occorrerà chiarire il rapporto tra tale giudizio di impugnazione e quello distintamente proposto per censurare la dichiarazione di fallimento.

Sembra pertanto opportuno che su tale complesso quadro problematico si pronuncino le Sezioni unite, già investite della connessa questione di impugnabilità del decreto dichiarativo di inammissibilità del concordato preventivo.

pqm

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.