Provvedimento emesso nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa con altri soggetti o relativi a diverso rapporto tributario

Un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, è affetto da inesistenza giuridica o nullità radicale e comporta, per l’incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio. L’incompiuto esercizio della giurisdizione assorbe anche i profili inerenti alla formazione del giudicato formale, non potendo darsi irretrattabilità di un atto giudiziario inesistenti. Tale principio è esportabile anche alle ipotesi in esame, ovvero di una statuizione emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diverso rapporto tributario; in simili ipotesi il giudice, benchè investito della potestà di decidere, non può superare i limiti strutturali della sentenza impugnata, per l’assoluto equivoco in essa contenuto quanto al rapporto tributario oggetto di giudizio.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.3.2021, n. 8383