Provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione, strumenti di tutela

Il provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione deve essere contenuto nell’ordinanza che decide in merito alla sospensione dell’esecuzione stessa ai sensi dell’art. 624 c.p.c., ed è riesaminabile esclusivamente nel giudizio di merito dell’opposizione, che l’interessato può a tal fine sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell’esecuzione, onde, in relazione a detto provvedimento (anche laddove, per errore, esso sia contenuto nell’ordinanza di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3, per mancata introduzione del merito dell’opposizione) non è ammissibile né il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 630 c.p.c., che riguarda esclusivamente il suddetto provvedimento di estinzione (ed eventualmente la contestuale liquidazione delle spese dello stesso processo esecutivo, ma non quello che regola le spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione), né l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e, tanto meno, il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.11.2021, n. 37252