Provvedimento del giudice, opposizione, termine di decadenza: il dies a quo decorre non dalla data della richiesta ma da quella di rilascio della copia autentica

Giusto il disposto di cui agli artt. art. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., il dies a quo del termine per proporre opposizione decorre non dalla data della richiesta ma da quella di rilascio della copia autentica del provvedimento oggetto d’opposizione, in quanto, al di fuori dell’ipotesi in cui sia diversamente previsto, il termine entro cui effettuare un’attività prescritta a pena di decadenza decorre dalla “piena conoscenza” del provvedimento che la presuppone.  La sola richiesta alla cancelleria di rilasciare una copia autentica del provvedimento da impugnare presuppone una conoscenza non qualificata (id est, non piena o formale) del(l’emissione del) provvedimento stesso, inidonea a far decorrere il termine d’impugnazione. Né potrebbe obiettarsi, in senso opposto, che la c.d. “presa visione” (che pure è ritenuta essere un valido equipollente della comunicazione di cancelleria) si esaurisce in una dichiarazione che, non essendo seguita dal rilascio di copia del provvedimento, non dà alcuna certezza circa il livello di cognizione acquisito su di esso dalla parte [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 22.5.2015, n. 10646].

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