Provvedimento con cui si ordina al titolare della patente di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti: giurisdizione del giudice ordinario

Il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l’opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 4 [Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 27.7.2015, n. 15689].