Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello dopo Cartabia: per il nuovo art. 283 c.p.c. basta la sola manifesta fondatezza
Alla luce dell’esposizione che precede, è indubbia la sussistenza del fumus di cui all’art. 283 co. 1° c.p.c. nel nuovo testo applicabile alla fattispecie, dovendosi ricondurre l’apparenza di manifesta fondatezza dell’impugnazione, richiesta dalla norma, alla certezza che la futura decisione di appello, quand’anche conforme a quella del Tribunale, dovrà essere motivata in modo totalmente nuovo e tenendo conto della rinnovata istruzione.
Corte di Appello di Bari, sentenza del 25.9.2023, n. 391
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