Provvedimenti di primo grado, sentenza e ordinanza, differenze ai fini dell’appellabilità

L’art. 339 c.p.c. espressamente prevede che possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado purchè l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 2. Con la precisazione che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione prevista per le sentenze, occorre avere riguardo non già alla forma adottata ma al suo contenuto (c.d. principio della prevalenza della sostanza sulla forma). E, con la specificazione che va attribuito valore sostanziale di sentenza e non di ordinanza (pur se rivestito di tale forma) al provvedimento emesso da organo fornito di “potestas iudicandi”, quando questi non si sia limitato ad impartire disposizioni di carattere meramente ordinatorio con funzione strumentale e propedeutica all’ulteriore trattazione della causa, lasciando impregiudicata ladecisione finale, ma abbia esaminato e risolto in modo irrevocabile ed immodificabile (ossia senza possibilità di ritornare su tale risoluzione) una questione dibattuta tra le parti.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.5.2016, n. 11229