Provvedimenti con cui il concordato fallimentare è respinto dal tribunale, strumento di tutela

Si deve ritenere che siano impugnabili attraverso lo strumento del reclamo previsto dall’art. 131, l. fall. i provvedimenti, di qualsiasi natura (di rigetto della proposta per mancata approvazione da parte dei creditori o di diniego dell’omologa), con cui il concordato fallimentare è respinto dal tribunale. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 3.8.2023, n. 23681 23681Download CondividiPost correlati:Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (riforma Cartabia): ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15… Maggio 13, 2024 Il giudicato non può essere invocato in altra causa se la fatti ..........

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