Prove testimoniali raccolte nel processo penale possono essere utilizzate nel processo civile? Sì, ma a queste condizioni.

Il giudice civile può anche non rinnovare innanzi a sè le prove testimoniali raccolte nel processo penale, ma solo se siano state assunte in dibattimento nel contraddittorio tra le parti (altrimenti si incorrerebbe in una violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, primo periodo) o se la verifica dibattimentale sia mancata per scelta dell’imputato, che abbia optato (ma non è questo il caso in oggetto) per un rito alternativo come il giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p. e ss., o il c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e ss..
In altre parole, al di fuori dell’ipotesi di riti alternativi scelti dall’imputato, in nessun caso il giudice civile può avvalersi di materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale (come avviene, ad esempio, per le sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari), salvo che le parti non gliene facciano concorde richiesta.
Inoltre, anche quando si limita a recepire – senza rinnovarle – prove che siano state assunte in sede penale nel contraddittorio tra le parti, il giudice civile non può esimersi dal procedere ad un loro autonomo apprezzamento quanto ad attendibilità, affidabilità e rilevanza, dando altresì conto e ragione del perchè non ha ritenuto di accogliere l’eventuale istanza di nuova assunzione in sede civile ritualmente avanzata da una delle parti [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 9.10.2014, n. 21299].

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