Prove, omesso tempestivo svolgimento di attività difensiva: non basta il certificato medico

L’art. 208 c.p.c. sancisce che “se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere”. La possibilità per l’interessato di chiedere all’udienza successiva la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato in merito alla sua decadenza presuppone che la parte dimostri che la “mancata comparizione è stata cagionata da causa (alla stessa) non imputabile”. Al riguardo va confermato il principio in base al quale, in ogni caso e proprio ai sensi del combinato disposto ex art. 208 c.p.c. e art. 104 disp. att., la mera allegazione del certificato me ..........

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