Prove documentali, istanza di verificazione: rilevanza del comportamento concludente dell’istante e termini perentori

Per la proposizione dell’istanza di verificazione di un documento non sono richieste determinate forme, potendo il giudice ravvisare la volontà di chiedere la verificazione e, quindi, di servirsi del documento disconosciuto, in un comportamento concludente, anche senza l’uso di formule sacramentali; ciò accade anche quando la parte insista per l’accoglimento della pretesa presupponente l’autenticità del documento, di talché tale comportamento processuale può qualificarsi quale implicita formulazione di istanza di verificazione. Tuttavia, l’istanza di verificazione deve essere presentata entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie e, entro lo stesso termine, la parte che intende avvalersi del documento disconosciuto ha l’onere, a pena di inammissibilità dell’istanza, di produrre in giudizio il relativo originale e proporre i mezzi di prova che ritiene utili, oltre ad indicare le scritture che possono servire di comparazione.

Tribunale di Firenze, sezione lavoro, sentenza del 16.2.2016, n. 132