Prova testimoniale, unico teste parente della parte: quale valore?

La prova testimoniale, anche nel caso in cui si tratti di un unico teste, non necessita, per espletare la sua valenza, riscontri esterni a suo supporto, tranne nell’ipotesi in cui si tratti di testimonianza de relato. Non ha dunque sintonia con il dettato normativo il rilievo attribuito dalla corte territoriale alla assenza di altri elementi del quadro probatorio suffraganti le dichiarazioni del teste. Non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa ai vincolo di parentela o coniugate, siccome privo di riscontri nell’attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice dei merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell’esistenza dei detti vincoli con le parti.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.12.2015, n. 25358