Prova per presunzioni: il giudice deve esplicitare in maniera chiara il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento

In tema di prova per presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare in maniera particolarmente chiara il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: occorre, invero, in primo luogo, una valutazione analitica degli elementi offerti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutte le emergenze così isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente una o alcune soltanto di esse.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.11.2015, n. 23201