Prova espletata nonostante l’eccezione d’inammissibilità: in assenza della tempestiva eccezione di nullità il vizio è sanato e non può essere eccepito per la prima volta in appello

L’inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2721 c.c. e ss., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall’esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all’atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, l’una eccezione, quella d’inammissibilità, ..........

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