Prova della simulazione del contratto: sì all’interrogatorio formale

Le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dell’art. 1417 c.c., comma 2, ai fini della prova della simulazione del contratto, riguardano soltanto la prova testimoniale e, correlativamente (art. 2729 c.c., comma 2), quella per presunzioni, ma non quella per interrogatorio formale, che può essere ammessa anche quando il negozio del quale deve essere accertata la simulazione sia stato concluso per atto scritto, sempre che non si tratti di forma ad substantiam o ad probationem. Inoltre, attraverso le risposte date dall’interessato in sede di interrogatorio, può essere utilmente acquisita sia la prova piena della simulazione, in caso di confessione piena e completa, sia un principio di prova, se le risposte sono tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale, a norma dell’art. 2724 c.c., n. 1.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 7.7.2016, n. 13857