Proroga della sospensione del procedimento con messa alla prova: ammissibilità
Per quanto concerne la proroga del periodo di messa alla prova, si deve sottolineare che la stessa, pur non essendo espressamente contemplata dalla legge, deve essere ritenuta ammissibile, avendo luogo così una interpretazione favor rei dell’art. 28 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448; occorre tuttavia che sia manifestata, in tal senso, la volontà da parte del beneficiario e sempre che il periodo di prova sia stato originariamente individuato per una durata inferiore a quella astrattamente prevista, come massima, per il tipo di reato per il quale si procede.
Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, ordinanza del 25.9.2020