Proposta conciliativa/transattiva del giudice (nuovo art. 185 bis c.p.c.): mai dopo la chiusura dell’istruttoria.
Chiusa l’istruttoria, non sussiste più per il giudice il potere dovere di formulare una ipotesi conciliativa o transattiva ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 185 bis c.p.c.
Tribunale di Milano, sezione decima, ordinanza del 4.7.2013