Proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. ed art. 116 c.p.c.

La proposta di conciliazione del giudice di cui all’art. 185 bis c.p.c., infatti, è un istituto introdotto dall’art. 77 lett. a) del D.L. n. 69 del 2013 (c.d. decreto del fare), che nel corso del procedimento di conversione ha attenuato gli aspetti più rilevanti di coazione (obbligatorietà, valutazione della mancata adesione delle parti ai sensi dell’art. 116 c.p.c.), facendone residuare in tal modo un istituto facoltativo (ove possibile), la cui formulazione – in assenza di comminatorie – è quindi rimessa alla discrezionalità del giudice, ed è condizionata da criteri di valutazione fissati dalla medesima norma (natura del giudizio, valore della controversia, esistenza di questioni di facile e pronta soluzione); la proposta è riferita all’intero arco processuale (alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione), escludendo la sola fase decisoria, con effetti che esulano persino dall’oggetto del giudizio (proposta conciliativa o transattiva), ma che non condiziona affatto il potere di valutazione, decisione e/o di conciliazione del giudice, nel processo del lavoro già contemplati dall’art. 420 c.p.c.).

 

 

Corte d’Appello Roma, sezione lavoro, sentenza del 26.10.2018