Proposizione in sede di legittimità di questione giuridica non trattata nel giudizio di merito e rilevabilità d’ufficio delle nullità negoziali

Ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.

In merito alla rilevabilità “ex officio” delle nullità negoziali, va confermato che detto principio, in sede di legittimità, trova il limite del divieto degli accertamenti di fatto, sicchè nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.11.2020, n. 25084