Pronuncia in rito e giudicato formale

Qualora in giudizio non venga esaminata la pretesa o la posizione soggettiva nel merito, ma la domanda venga disciplinata in base ad una mera questione processuale, quale quella relativa alla violazione dell’art. 292 c.p.c., trattasi di pronuncia in rito, come tale inidonea a produrre il giudicato sostanziale sullo specifico rapporto dedotto in giudizio; ciò in quanto la pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, il quale si forma soltanto sulle pronunce a contenuto decisorio di merito che statuiscono in ordine all’esistenza o meno delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in lite.

Tribunale di Roma, sentenza del 26.1.2022