Produzione documentale fatta in udienza e non depositata in via telematica, ammissibilità: le regole processuali codicistiche prevalgono sulle esigenze sottese al processo civile telematico

Con riferimento alla contestata ammissibilità di produzioni documentali fatte in udienza, per non averle la parte depositate in via telematica, osserva il Collegio che le suddette produzioni documentali sono state ammesse dal Giudice Istruttore in udienza e che in relazione a tali documenti trova applicazione l’art. 87 disp. att. c.p.c., norma che, si ritiene, non è stata in alcun modo modificata dall’art. 16 comma 1 del DL 179/2012. E’ pacifico, infatti che i documenti per i quali sorge un interesse della parte a produrli in udienza devono essere sottoposti al vaglio di ammissibilità del giudicante all’udienza stessa e, se ammessi, potranno essere versati in atti e di ciò se ne darà indicazione nel verbale di udienza, così come appunto previsto dall’art. 87 disp. att. c.p.c. Il deposito telematico rileva, ad avviso del Collegio, a mero fine di completezza del fascicolo telematico, ma non può influire sulla ammissibilità stessa dei documenti. Pertanto, dato che nel caso di specie la difesa del convenuto sui documenti in questione ha esercitato in modo pieno il suo diritto di difesa, verbalizzando già in udienza la sua opposizione, nessuna lesione del suo diritto di difesa e del contraddittoriosi è determinata, con la conseguenza che prive di pregio sono le contestazioni di ammissibilità avanzate dalla difesa del convenuto quanto alle produzioni documentali fatte dalla difesa di parte attrice in udienza, per non averle la parte depositate in via telematica. Le regole processuali codicistiche prevalgono in ogni caso sulle esigenze sottese al processo telematico e ciò tanto più se viene garantito il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.

 

Tribunale Milano, sezione nona, sentenza del 9.5.2018,  n. 5103