Produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie

La produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6 (stante l’impossibilità di produrlo nell’anzidetto termine) e non richiede – in difetto di una maturata decadenza – alcuna preventiva istanza di rimessione in termini.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.6.2019, n. 15879