Procura generale alle liti richiamata negli atti, omesso deposito, conseguenze

Va confermato che in caso di omesso deposito della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata negli atti della parte, il giudice non può dichiarare l’invalidità della costituzione di questa senza aver prima provveduto – in adempimento del dovere impostogli dall’art. 182 c.p.c., comma 1 – a formulare l’invito a produrre il documento mancante; tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell’appello, poichè la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, sana ex tunc la irregolarità della costituzione.   Cassaz ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi