Procura ex art. 83 c.p.c. conferita dal lavoratore ai fini dell’impugnazione del licenziamento: potere di compiere attività stragiudiziali ed efficacia privilegiata quanto alla data

La procura ex art. 83 c.p.c., conferita dal lavoratore al difensore ai fini dell’impugnazione del licenziamento, attribuisce il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell’azione, sicchè ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all’atto di impugnazione della L. n. 604 del 1966, ex art. 6, quest’ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell’ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stata contestualmente comunicato in copia l’atto attributivo del potere di rappresentanza. L’anteriorità della procura rispetto all’atto di impugnazione stragiudiziale esclude che si sia in presenza di attività compiuta da falsus procurator e rende inapplicabili i principi affermati in tema di ratifica.

La procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell’atto, attestata dal difensore nell’esercizio di una funzione pubblicistica.

 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 19.6.2019, n. 16416