Processo tributario, omissione da parte del giudice adito dell’ordine imposto alla parte privata, che ne sia priva, di munirsi di difensore, conseguenze

Nel processo tributario, nelle controversie di valore superiore a 2.582,28 euro, l’omissione da parte del giudice adito dell’ordine imposto alla parte privata, che ne sia priva, di munirsi di difensore ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dà luogo ad una nullità che si riflette sulla sentenza, di natura non assoluta (non attenendo alla costituzione del contraddittorio) bensì relativa; detta nullità, pertanto, non essendo rilevabile d’ufficio, può eccepirsi, in sede di gravame, ex art. 157 cod. proc. civ. soltanto dalla parte di cui sia stato leso il diritto all’adeguata assistenza tecnica. Cassazione civile, sezione tribut ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi