Processo tributario, omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, nullità

Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche al giudizio di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.11.2018, n. 30156