Processo tributario, nullità della notificazione del ricorso introduttivo, costituzione del resistente, sanatoria

Va confermato il principio per cui nel processo tributario la nullità della notificazione del ricorso introduttivo (ovvero dell’atto di gravame) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.9.2016, n. 18551

 

…omissis…

 

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti della sssss (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, ne ha dichiarato l’appello, proposto avverso la pronuncia di primo grado, inammissibile siccome non notificato al procuratore costituito in primo grado e domiciliatario della contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’error in procedendo in cui era incorsa la C.T.R., nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, laddove non solo lo stesso era stato notificato sia presso la sede della Società che presso il nuovo indirizzo del procuratore costituito in primo grado ma, in ogni caso, la Società si era regolarmente costituita in giudizio difendendosi anche nel merito.

La censura è fondata.

Assorbita ogni altra doglianza, appare, all’uopo, sufficiente richiamare il consolidato principio per cui nel processo tributario la nullità della notificazione del ricorso introduttivo (ovvero dell’atto di gravame) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità (cfr. Cass. n. 8777/2008 e, ex multis e di recente, Cass. n. 9083/2015).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio a diversa Sezione della C.T.R. della Lombardia, anche per il regolamento delle spese processuali.

 pqm

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.