Processo tributario, modalità del deposito di copia dell’appello nella segreteria della commissione tributaria di primo grado

Va data continuità all’orientamento per cui nel processo tributario il deposito di copia dell’appello nella segreteria della commissione tributaria di primo grado previsto, a pena d’inammissibilità, ove il ricorso non sia notificato a mezzo ufficiale giudiziario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, (oggi abrogato dal D.Lgs. n. 175 del 2014), può avvenire anche a mezzo posta con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto e non da quella di spedizione, non derivando da tale irritualità una sanzione di nullità in mancanza di un’espressa disposizione in tal senso.

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 13.11.2019, n. 29406