Processo tributario, dichiarazioni del terzo acquisite dalla polizia tributaria e recepite nell’avviso di accertamento: prova presuntiva

Nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo – acquisite dalla polizia tributaria o da funzionari accertatori dell’Ufficio nel corso di un’ispezione e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito dall’avviso di accertamento – hanno, almeno in via di principio, un valore meramente indiziario, concorrendo a formare il convincimento del giudice, qualora confortate da altri elementi di prova. Tuttavia, tali dichiarazioni del terzo possono, nel concorso di particolari circostanze ed in ispecie quando abbiano valore confessorio, integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva, ai sensi dell’art. 2729 c.c., idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica, da parte dell’amministrazione finanziaria. Né può ritenersi che siffatte dichiarazioni possano incorrere nel divieto di prova testimoniale, sancito – per il processo tributario – dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 23.12.2014, n. 27314].

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