Processo tributario, cassazione, trattazione scritta delle cause (cd. udienza cartolare): disattesa la richiesta del contribuente di trattazione in pubblica udienza

La sezione V tributaria, in attuazione delle norme precauzionali finalizzate alla trattazione scritta delle cause (cd. udienza cartolare) di cui all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020, ed alle misure organizzative emanate dal Primo presidente della Cassazione (decreti del 7/05/2020, del 18/06/2020 e del 30/07 /2020) – tutt’ora in vigore – relative alle modalità operative per regolare l’accesso ai servizi in funzione “anti-assembramento”, ha disatteso la richiesta di trattazione in pubblica udienza avanzata dalla parte contribuente – peraltro genericamente motivata adducendo non già il profilo nomofilattico della lite quanto la sua particolare rilevanza – e ha trattato la controversia in adunanza camerale, enunciando un criterio di “giusrealismo” correlato all’emergenza pandemica da Covid-19, ritenuto coerente col proprio indirizzo, anche nomofilattico, e con la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale sul rito camerale di legittimità “non partecipato”, siccome derogabile in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali”.

[massima ufficiale]

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 20.11.2020, n. 26480