Processo tributario, atto d’appello, notifica alla parte personalmente e non al procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, nullità

Va confermato il principio secondo cui nel processo tributario la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente, e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2 [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.7.2015, n. 14174].

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