Processo interrotto per radiazione o sospensione dall’albo, prosecuzione o riassunzione, termine: conoscenza legale dell’evento e onere della prova

Il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto in conseguenza della morte, della radiazione ovvero della sospensione dall’albo professionale del procuratore costituito di una delle parti in causa, decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza, purchè legale, acquisita, cioè, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione. Sul punto va confermato che la conoscenza dev’essere “legale”, acquisita, cioè, per il tramite di una dichiarazione della stessa parte rimasta priva di procuratore ovvero di una notificazione, una comunicazione ovvero di una certificazione alla stessa eseguita, rappresentativa dell’evento interruttivo ed assistita da fede privilegiata, non essendo sufficiente la conoscenza in via di mero fatto aliunde acquisita, ancorchè risultante dagli atti. L’onere di provare la legale conoscenza dell’evento interruttivo, in data anteriore al termine stabilito dall‘art. 305 c.p.c. per la riassunzione o la prosecuzione incombe, peraltro, sulla parte che ne eccepisce l’intempestività, non potendo farsi carico all’altra dell’onere di fornire una prova negativa.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 25.9.2018, n. 22629