Processo esecutivo – mancato precetto – decreto ingiuntivo – conseguenze

Se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. , nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza, così non è allorquando l’esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l’ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. , o opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ. , a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l’inesistenza.

 

Tribunale di Milano, sezione terza del 30.11.2017