Processo esecutivo dichiarato sospeso ex art. 601 c.p.c. a causa d’una divisione endoesecutiva: riassunzione

Il processo esecutivo che sia stato dichiarato sospeso ai sensi dell’art. 601 c.p.c., a causa d’una divisione endoesecutiva, va riassunto entro tre (oppure sei) mesi dalla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 789 c.p.c., comma 3, in assenza di contestazioni; oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolva le eventuali contestazioni.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.5.2021, n. 12685