Processo esecutivo definito: quando si ha la cd. irretrattabilità dei suoi risultati?

Va affermato il seguente principio di diritto: il processo esecutivo definito può dar luogo alla cd. irretrattabilità dei suoi risultati (e, di conseguenza, all’applicazione del cd. principio del ne bis in idem) esclusivamente laddove esso si sia concluso con l’attuazione concreta dell’obbligo posto in esecuzione, secondo la conformazione ad esso data in sede esecutiva; quindi: trattandosi di espropriazione, con l’attribuzione al creditore del ricavato della vendita a totale soddisfazione del suo credito; trattandosi di obblighi di fare, con l’attuazione materiale dell’obbligo contenuto nel titolo, secondo le modalità concrete disposte dal giudice dell’esecuzione; trattandosi di obblighi di consegna o rilascio, con la consegna o il rilascio della cosa dovuta. Nelle ipotesi in cui il procedimento esecutivo non abbia tale esito, può al più ipotizzarsi una estensione del cd. principio del ne bis in idem, laddove il giudice dell’esecuzione abbia espressamente dichiarato insussistente il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, abbia in qualche modo dichiarato l’obbligo non eseguibile oppure lo abbia ritenuto già completamente eseguito (nell’espropriazione ciò potrà avvenire, ad esempio, in caso di liquidazione del credito posto in esecuzione in modo difforme dalla pretesa del creditore e/o di assegnazione dichiarata satisfattiva benchè inferiore all’importo oggetto di intimazione; altrettanto potrà avvenire, nell’esecuzione diretta, per il caso della espressa dichiarazione di impossibilità di attuazione o della espressa dichiarazione di avvenuta completa attuazione in concreto dell’obbligo di fare). Laddove invece il processo esecutivo – come nella specie – non raggiunga il suo esito fisiologico semplicemente perchè esso non venga coltivato, per inerzia dell’ufficio e/o delle parti, per abbandono, per estinzione o comunque per qualunque motivo che non implichi una valutazione del giudice dell’esecuzione relativa alla “consumazione” del diritto di procedere ad esecuzione forzata (per avvenuta sua attuazione o per sua radicale mancanza), non vi è alcuna preclusione per il creditore (salva la prescrizione, laddove effettivamente configurabile) a procedere ancora in executivis.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.11.2019, n. 29347