Processo Civile Telematico: reclamo cautelare depositato in forma cartacea è nullo
Il ricorso per reclamo depositato in forma cartacea deve essere dichiarato nullo, con la conseguente presa d’atto della sopravvenuta inoppugnabilità dell’ordinanza gravata [Tribunale di Locri, sezione civile, ordinanza del 20.10.2016].
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In senso contrario:
-Processo Civile Telematico: il reclamo può essere depositato anche in forma cartacea (Tribunale di Pescara, ordinanza del 11.2.2016)
-Processo Civile Telematico: ammissibile il reclamo depositato in forma cartacea anziché telematica (Tribunale di Trani, sezione civile, ordinanza del 5.9.2016)