Processo Civile Telematico: l’importante è che l’atto sia riconoscibile, indipendentemente dalla forma telematica o cartacea.

L’atto di riassunzione, ove non rispondente al modello legale per difetto di forma (cartacea anziché telematica), è  nullo e non tout court inammissibile o tamquam non esset. Per essere giudicato inammissibile, esso dovrebbe talmente differire dal modello legale da non essere riconoscibile come atto di costituzione; essere, per così dire, giuridicamente inesistente.

 

 

Tribunale di Arezzo, sentenza del 19.04.2016,  n. 487