Processo Civile Telematico: la costituzione in giudizio deve avvenire in forma cartacea perché agli artt. 165-166 c.p.c. è scritto “depositando”; la costituzione con modalità telematiche equivale a contumacia.
Se l’atto inviato telematicamente non trova una specifica copertura normativa speciale esso deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di costituzione inviato a mezzo posta ssendo la mail certificata, così come la raccomandata, due mezzi di comunicazione. Se così è dobbiamo applicare la disciplina generale sulla costituzione delle parti e rifarci quindi agli artt. 165 e 166 c.p.c. che disciplinano la costituzione dell’attore e del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione senza prevedere alcun riferimento al Processo Civile Telematico. Quei due articoli prevedono che l’atto di citazione e la comparsa di costituzione debbano essere “depositati” in cancelleria. Il fatto che le due norme in questione utilizzino il verbo depositare fa ritenere che qualcuno fisicamente si rechi in cancelleria a consegnare al Cancelliere l’atto sul quale apporre il timbro di depositato [Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 10.2.2015].