Processo amministrativo telematico (PAT) e raggiungimento dello scopo.
Le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sè o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l’obiettivo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire; conseguentemente, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali “non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.
L’applicazione di simili principi a fattispecie assimilabili alla presente ha condotto a salvaguardare l’efficacia di atti che, per quanto irregolari rispetto alle norme che regolano il processo civile telematico, avessero raggiunto il proprio scopo.
Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza del 9.7.2018, n. 4193