Non scrivere tanto…il Giudice è legittimato a non leggere…Processo Amministrativo Telematico: obbligo di sintecitià e chiarezza, approvato emendamento al D.L. 168/2016

E’ stato approvato, in sede referente presso la Commissione Giustizia, Camera dei Deputati, l’emendamento 7.0101, in occasione della conversione del decreto legge 168/2010; il testo è stato confermato dalla Camera dei Deputati il 6.10.2016: ora il testo passa al Senato.

E’ previsto che il Giudice non sarà tenuto ad esaminare questioni, indicate negli atti, che superino i limiti dimensionali previamente fissati con decreto dal Presidente del Consiglio di Stato; l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non potrà essere considerato motivo di impugnazione.

 

Questo il testo approvato:

  1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell’avvio e implementazione del processo amministrativo telematico, al codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, e all’allegato 2 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) nell’articolo 3, comma 2, sono inserite, infine, le parole: «, secondo quanto disposto nelle norme di attuazione»;
   b) nell’allegato 2, il Titolo IV, rubricato «Processo amministrativo telematico» è ridenominato «Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali»;
   c) nell’allegato 2, dopo l’articolo 13-bis, è inserito il seguente:

  «Art. 13-ter.
(Criteri per la sinteticità e chiarezza degli atti di parte).

  1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all’articolo 3, comma 2, di cui all’allegato 1, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con uno o più decreti del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il consiglio nazionale forense e l’avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.
  2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto.
  3. Con il decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.
  4. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l’impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1, e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.
  5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.»;
   d) dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1, al comma 6 dell’articolo 120 sono soppresse le parole da «Al fine di consentire» sino alla fine del comma.

  2. Dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 è abrogato il comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114

—————————————-

Per approfondimenti si vedano:

Schema: sinteticità degli atti, tra prassi, linee guida e prospettive

Principio di sinteticità: sentenze con motivazione sintetica; no agli obiter dicta. Ecco il testo del c.d. decreto Canzio.

Sinteticità degli atti…altrimenti si rischia l’inammissibilità (Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.07.2016, n. 14966).