Processo amministrativo: onere della prova uguale al processo civile, anche se c’è il metodo acquisitivo

Giova rilevare che nel processo amministrativo vige il principio codificato dagli artt. 2967 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per il quale spetta al soggetto che agisce in giudizio ” indicare ” e ” provare ” specificamente i fatti che egli pone a fondamento della pretesa azionata, ove come nella specie essi siano nella sua disponibilità (cfr. art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 104 del 2010 – C.P.A.). Ciò, anche se – per la disuguaglianza di posizioni fra Amministrazione e privati cittadini – si applica a detto processo il cosiddetto metodo acquisitivo, che consente al Giudice di integrare allegazioni probatorie anche parziali, “senza mai però sostituirsi al diretto interessato, che deve comunque fornire qualche elemento di riscontro su vizi appresi anche in modo indiretto, o desunti dalla documentazione interna acquisita a seguito di accesso agli atti, in nessun caso tuttavia risultando ammissibili censure del tutto generiche [T.A.R. Sicilia Catania, sezione seconda, sentenza del 19.01.2015, n. 196].

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