Procedura esecutiva con sopravvenuta caducazione del titolo

Allorquando nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione il diritto per cui si procede esecutivamente, fondato su titolo esecutivo giudiziale ancora sub iudice, risulta negato parzialmente da una successiva sentenza di merito pur non definitiva emessa nel giudizio in cui se ne discute, o per riconoscimento della parziale inesistenza originaria o per riconoscimento di una parziale inesistenza in forza di fatto estintivo sopravvenuto fatto valere in quel giudizio, il giudice dell’esecuzione che decida l’opposizione deve rigettarla per la parte di credito riconosciuta esistente e accoglierla per la parte residua, dichiarando a seconda dei casi il momento al quale risale l’accertata inesistenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’esecuzione sia stata iniziata sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l’opposizione ad esso venga accolta parzialmente, siccome si evince anche dal secondo comma dell’art. 653 c.p.c. [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.5.2014, n. 11090].

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