Procedura d’insolvenza – concordato preventivo in bianco – competenza

Ai sensi degli artt. 1, 3 e 16 reg. Ce n. 1346 del 2000 (dal 26 giugno 2017 sostituito dal reg. Ue n. 848 del 2015), sussiste la competenza del giudice italiano ad aprire una procedura d’insolvenza principale nei confronti di una società di diritto italiano con socio unico tedesco, qualora, a seguito della revoca della procedura di concordato preventivo cd. “in bianco” in Italia venga dichiarato il fallimento della società e, contestualmente, contro la medesima, in Germania venga aperta una procedura di vorläufige Egenverwaltung (amministrazione provvisoria in proprio) ex § 270a InsO.

In via preliminare, conformemente alla giurisprudenza europea in materia c.o.m.i., la Corte afferma che il centro degli interessi principali del debitore, ex art. 3, n. 1, reg. debba essere presuntivamente localizzato nello Stato dove è collocata la sede sociale, a meno che non si dia prova del fatto che l’effettivo centro direttivo dell’attività d’impresa sia collocato altrove: nel caso di specie, essendo la sede legale in Italia e non essendo stato provato che, agli occhi dei terzi, il reale centro gestorio dell’impresa fosse in Germania, è stata dichiata la competenza del giudice italiano.

Sussiste poi la competenza del giudice italiano ad aprire una procedura d’insolvenza principale anche perchè tra le due procedure contestualmente aperte a carico del medesimo soggetto debitore, solamente il concordato preventivo “in bianco” soddisfa i requisiti posti dall’art. 1 reg. Ce n. 1346 del 2000 ai fini dell’applicazione della disciplina regolamentare. In particolare, per poter qualificare una procedura di insolvenza come principale, l’art. 1 reg., in combinato disposto con l’art. 2 e con gli allegati A e C richiede: che la procedura sia fondata sull’insolvenza del debitore e che sia presente nell’elencazione tassativa dell’allegato A al regolamento; che determini lo spossessamento del debitore;  che comporti la della nomina di un “curatore” (così come definito dall’art. 2 lett. b reg.) menzionato nell’allegato C, anch’esso tassativo.

Tali presupposti vengono integrati dal concordato preventivo ex art. 161, 6° comma, l. fall., ma non dalla procedura tedesca di vorläufige Eigenverwaltung, la quale, oltre a non essere menzionata nell’allegato A,  si caratterizza proprio per il fatto di lasciare il debitore nel pieno possesso del proprio patrimonio. Inoltre, sempre in tema di spossessamento, nel caso di specie si constatava che la funzione di sorveglianza concretamente attribuita dal giudice tedesco al vorläufiger Sachwalter non era tale da limitare il potere di gestione dell’attività d’impresa rimasto in capo al debitore: non si verificava dunque lo spossessamento del debitore richiesto dall’art. 1 reg. Sul versante della nomina di un “curatore” (inteso nell’accezione europea) previsto dall’allegato C, si evidenzia che il vorläufiger Sachwalter rimane escluso dall’elencazione tassativa di tale allegato. Solo il concordato “in bianco” è dunque qualificabile come procedura d’insolvenza principale ai sensi del regolamento ed è quindi, tra le due, l’unica procedura d’insolvenza alla quale si può applicare il meccanismo di automatico riconoscimento di cui all’art. 16 reg.

Infine, la competenza dei giudici italiani va affermata anche alla luce del principio di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, che trova applicazione ogni qual volta, con valutazione ex post, si accerti che al momento dell’apertura del conocordato preventivo, già sussisteva una situazione di insolvenza; la portata di tale principio è quella di far retroagire gli effetti della dichiarazione di fallimento al momento di apertura del concordato preventivo (Massima di Gianni Ghinelli).

 

 

Corte d’Appello di Trento , Sezione distaccata di Bolzano, sentenza del 25.1.2016, n. 18.