Procedimento per l’equo indennizzo da durata irragionevole del processo, vizio della notifica del ricorso: quali conseguenze pratiche?

Nei procedimenti per il conseguimento dell’equo indennizzo da durata irragionevole del processo, deve essere applicato in via analogica il regime di sanatoria delle nullità previste con riferimento al processo di cognizione, con la conseguenza che la comparizione di entrambe le parti avrà un effetto sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, mentre, in difetto di spontanea costituzione del resistente all’udienza fissata nel decreto e di comparizione del solo ricorrente, il giudice dovrà procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso. Nel caso, poi, di mancata comparizione di entrambe le parti, non potrà che adottarsi lo strumento di cui all’art. 181 c.p.c., previsto nell’ordinamento processualcivilistico con riferimento all’ordinario processo di cognizione, ma la cui applicazione non è inibita, con riguardo ai procedimenti camerale di equa riparazione ma è, anzi, imposto dalla identità di ratio, vertendosi in materia di diritti soggettivi. Non è, invece, applicabile, secondo questa Corte, in assenza di una specifica indicazione in tal senso, l’art. 737 c.p.c., in tema di procedimenti camerali, in quanto un provvedimento di improcedibilità pronunciato alla prima udienza provocherebbe conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l’appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, a norma dell’art. 348 c.p.c., comma 2, l’improcedibilità viene dichiarata quando questi ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma anche a quella successiva, fissata dal giudice.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 25.10.2019, n. 27407