Procedimento per l’amministrazione di sostegno: no al litisconsorzio necessario.

Nella procedura per la istituzione di un’amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale.

L’art. 713 c.p.c., cui rinvia l’art. 720-bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario dell’amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. [Cassazione civile, sentenza del 5.6.2013, n. 14190 con nota di TOMMASI].

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