Procedimento per ingiunzione: l’opponente, che vuole chiamare il terzo, deve chiederlo al giudice.

In tema di procedimento di ingiunzione, l’opponente / debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto – qualora intenda chiamare in causa un terzo – ha l’onere di chiederne l’autorizzazione al giudice, a pena di decadenza con l’atto di opposizione, non potendo ne’ convenirlo in giudizio direttamente con la citazione ne’ chiedere il differimento della prima Udienza, non ancora fissata [Tribunale di Genova, sezione terza, sentenza del 7.3.2013]. Scarica qui la sentenza in formato pdf >> CondividiPost correlati:Opposizione allo stato passivo: l'udienza di prima comparizione deve svolgersi necessariamente dinanzi al collegio o l'i ..........

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