Procedimento esecutivo, oggetto della controversia riconducibile a quello per cui il legislatore ha previsto la c.d. azione di classe, valore economico infimo, conseguenze

Qualora l’oggetto della controversia sia tale da essere riconducibile a quello per cui il legislatore ha previsto la c.d. azione di classe (D.Lgs. n. 205 del 2006, art. 140 bis, modificato dal D.L. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2012), va osservato che l’azionabilità della pretesa di classe è stata prevista dal legislatore senza alcuna limitazione per il valore del singolo consumatore o utente che vi partecipino, potendo così accadere che singolarmente il valore economico degli identici diritti tutelati sia infimo. Poichè l’azione di classe non è obbligatoria e il consumatore o utente può agire singolarmente, è palese che l’assenza di limitazioni di valore economico della pretesa non può non operare anche in sede di esercizi di azione individuale. In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 c.p.c., l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell’art. 24 Cost., in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonchè con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost., e art. 6 CEDU. Tuttavia, va considerato che occorre avere riguardo alla natura della controversia che, in caso di di identico oggetto rispetto a numerose altre, come le controversie insorta fra l’utente di un servizio pubblico ed un gestore, indipendentemente dal rilievo che il “valore” della controversia, quando al quid disputandum, non potrebbe essere considerato dal solo versante dell’utente, ma andrebbe considerato anche del gestore, di modo che allora non si tratterebbe di valore infimo (sempre sulla base del criterio di valutazione dell’homo economicus).

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.1.2017, n. 1566