Procedimento disciplinare e utilizzo della PEC

In tema di procedimento disciplinare, le comunicazioni e notifiche ben possono avvenire anche a mezzo PEC, che -salvo che la legge disponga diversamente- equivalgono a quelle effettuate “per mezzo della posta” (art. 48, co. 2, CAD – D.Lgs. n. 82 del 2005), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità), e si considerano perfezionate nel momento in cui risulta emessa la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) da parte del suo gestore della posta elettronica certificata.

La ricevuta PEC di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l’art. 48 CAD), la quale ultima tuttavia non può consistere in una mera perizia di parte, tantopiù se rilasciata da un soggetto non qualificato (nella specie, il titolare di un negozio di articoli elettronici), in mancanza di una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi all’Ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta stessa, a ciò abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021 (pubbl. 12.12.2021)