Procedimento dinanzi al giudice di pace, convenuto, costituzione tardiva, conseguenze

Va ribadito il principio secondo cui nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito tardivamente all’udienza successiva (fissata, nella specie, per “richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni”), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.1.2019, n. 1419